No Profit - Amici |
Statuto
Articolo 1 – Costituzione e denominazione
1. E’ costituita l’ssociazione di promozione sociale denominata: “Amici della Fondazione Chiron”, in abbreviato “Amici della Fondazione”.
Articolo 2 – Sede e Durata
1. L’Associazione ha sede legale a Torre Annunziata (Na), il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire altre sedi operative.
2. La durata dell’Associazione è illimitata.
Articolo 3 - Natura, scopo e attività
1. L’Associazione opera effettuando attività di promozione e di sostegno a favore della Fondazione Chiron coadiuvandone le iniziative e sostenendola nella raccolta fondi per la costituzione del patrimonio e per lo svolgimento delle sue finalità, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili né direttamente, né indirettamente.
2. Le risorse non destinate al finanziamento delle attività ordinarie dell’Associazione verranno destinate alla costituzione di fondi patrimoniali presso la Fondazione Chiron per il perseguimento dei propri fini statutari.
Articolo 4 – Patrimonio e finanziamento delle attività
1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dai beni mobili e immobili che diventeranno di proprietà dell’Associazione;
b) dalle eventuali liberalità destinate all’incremento del patrimonio.
2. L’Associazione svolge le proprie attività utilizzando:
a) le quote annuali versate dai soci;
b) le donazioni, le erogazioni e i lasciti non destinati all’incremento del patrimonio;
c) il ricavato dall’organizzazione di manifestazioni o dalla partecipazione ad esse;
d) il ricavato dallo svolgimento di attività connesse aventi carattere commerciale e produttivo;
e) il ricavato di ogni altra attività che concorra ad incrementare l’attività sociale;
f) gli utilizzi di eventuali fondi di riserva costituiti con la destinazione di avanzi di gestione.
Articolo 5 – Disposizioni contabili
1. L’esercizio ha inizio l’1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Consiglio Direttivo predispone e trasmette all’Assemblea dei Soci la proposta di bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e di bilancio preventivo dell’esercizio successivo, che devono essere approvate dalla medesima Assemblea entro il successivo mese di aprile.
3. Gli avanzi d’esercizio devono essere destinati allo svolgimento delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
4. É vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di avanzi di gestione, fondi, riserve e capitali durante della vita dell’Associazione.
Articolo 6 – Soci
1. Possono divenire Soci dell’Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti o organizzazioni che ne condividano le finalità e siano animati da spirito di solidarietà; la qualifica di Socio viene attribuita dal Consiglio Direttivo sulla base di un Regolamento approvato, su proposta del medesimo Consiglio, dall’Assemblea. È esclusa la temporaneità del rapporto associativo.
2. L’acquisizione e il mantenimento della qualifica di Socio sono subordinate al versamento della quote nella misura annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.
3. È facoltà del Consiglio Direttivo prevedere, in considerazione della natura e delle caratteristiche degli apporti, l’istituzione, con efficacia dalla data della relativa deliberazione, di diverse categorie di Soci, fermo restando il diritto di ciascun Socio di partecipare all’Assemblea con pari diritto di voto e di essere elettore attivo e passivo.
4. I Soci svolgono la loro attività gratuitamente.
5. I Soci appartenenti alle diverse categorie non assumono, in ogni caso, alcuna responsabilità oltre l’importo delle rispettive quote associative.
6. I Soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 ottobre di ogni anno saranno considerati Soci anche per l’anno successivo e saranno obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
7. I Soci hanno il diritto di eleggere gli organi dell’Associazione, di partecipare all’attività dell’Associazione, di accesso agli atti e registri dell’associazione, nonché i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto.
8. I soci hanno l’obbligo di osservare lo statuto ed i principi in esso contenuti e di pagare la quota associativa.
9. La qualifica di Socio si perde per decesso, scioglimento dell’Associazione, dimissioni, decadenza per morosità o esclusione per indegnità.
10. La decadenza per morosità viene accertata dal Consiglio Direttivo previo sollecito al versamento delle quote dovute in un termine non inferiore a quindici giorni.
11. L’esclusione per indegnità può essere deliberata dall’Assemblea nei confronti del Socio che svolga attività in contrasto con quelle dell’Associazione, non osservi le deliberazioni e i provvedimenti dei competenti organi, non adempia ai doveri comunque assunti verso l’Associazione o tenga un comportamento pregiudizievole per l’immagine o il decoro dell’Associazione. L’esclusione per indegnità non può essere deliberata se non previa contestazione scritta degli addebiti al Socio e concessione al medesimo di un termine di almeno trenta giorni per lo svolgimento delle proprie deduzioni.
12. I Soci esclusi possono presentare reclamo al Collegio dei Probiviri.
13. I Soci che cessano di appartenere all’Associazione non possono rivendicare alcun diritto sul patrimonio della stessa né chiedere il rimborso delle quote versate.
Articolo 7 - Organi
1. Sono organi dell’Associazione:
a) il Presidente;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Collegio dei Revisori;
d) il Collegio dei Probiviri;
e) l’Assemblea.
Articolo 8 - Assemblea
1. L’Assemblea è formata dai Soci dell’Associazione.
2. Compete all’Assemblea ordinaria:
a) approvare i bilanci consuntivi e preventivi dell’Associazione;
b) determinare gli indirizzi e le direttive generali delle attività e dell’organizzazione dell’Associazione;
c) approvare i Regolamenti disciplinanti il funzionamento dell’Associazione;
d) nominare i componenti del Consiglio Direttivo, dopo averne stabilito il numero dei componenti, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri;
e) esercitare ogni potere attribuito dallo Statuto dell’Associazione o da norma di legge.
3. Compete all’assemblea straordinaria lo scioglimento dell’Associazione e le modifiche statutarie.
4. L’Assemblea è convocata, oltre che per lo svolgimento delle attività di competenza, nel caso di richiesta motivata di almeno un decimo dei Soci a norma dell’articolo 20 del codice civile.
5. L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio o mediante affissione all’albo presso la sede dell’Associazione dell’avviso di convocazione; la comunicazione e l’avviso devono contenere l’indicazione degli argomenti da trattare e devono essere, rispettivamente, spedita e affisso almeno 15 giorni prima di quello stabilito per lo svolgimento dell’adunanza.
6. L’Assemblea deve essere convocata in Campania, anche fuori dalla sede sociale.
7. Intervengono di diritto all’Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa.
8. I Soci possono farsi rappresentare da altri Soci; ciascun Socio non potrà rappresentare più di tre Soci; non sono ammesse deleghe a soggetti non Soci.
9. L’Assemblea è presieduta e regolata dal Presidente del Consiglio Direttivo; il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario e, quando necessario, due scrutatori. Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in Assemblea.
10. Delle riunioni dell’Assemblea si redige il processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
11. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dall’articolo 21 del codice civile. L’Assemblea ordinaria può essere convocata anche in seconda convocazione, da tenersi almeno due ore dopo la prima.
Articolo 9 - Consiglio Direttivo
1. L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a sette membri eletti dall’Assemblea per la durata di tre esercizi. I membri del Consiglio Direttivo scadono con l’approvazione del bilancio consuntivo dell’ultimo esercizio della carica e possono essere riconfermati.
2. In caso di cessazione della carica di un Consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla nomina di un sostituto, che rimane in carica sino allo svolgimento della prima Assemblea successiva. La cooptazione non può riguardare più di un terzo dei consiglieri nell’arco del mandato. Se la cessazione dalla carica supera il terzo l’Assemblea deve rinominare l’intero Consiglio Direttivo.
3. Non possono fare parte del Consiglio Direttivo coloro che:
4. Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente, i Vice Presidenti e un Segretario.
5. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.
6. Competono al Consiglio Direttivo tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione; il Consiglio può delegare al Presidente o a un Consigliere lo svolgimento di determinati affari o categorie di affari.
7. Il Consiglio si riunisce, di norma, ogni tre mesi nonchè tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri.
8. Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante l’invio ai membri del Consiglio e del Collegio dei Revisori, con qualsiasi strumento che ne garantisca la ricezione, di un avviso contenente l’elenco delle materie da trattare; gli avvisi devono essere recapitati agli interessati almeno 5 giorni o, in caso d’urgenza, almeno ventiquattro ore prima dello svolgimento dell’adunanza.
9. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
10. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente; delle stesse viene redatto verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, viene trascritto su apposito libro.
Articolo 10 - Presidente
1. Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante dell’Associazione; cura l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo ultimo alla sua prima riunione.
2. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo, tra i propri componenti, nella sua prima seduta, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei votanti.
3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e cura la corretta gestione amministrativa dell’Associazione e l’osservanza dello Statuto.
4. La carica di Presidente è gratuita.
Articolo 11 - Vice Presidenti
1. I Vice Presidenti, in numero non superiore a due, sono nominati dal Consiglio di Amministrazione che li sceglie tra i propri membri.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Vice Presidente anziano; in caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vice Presidente anziano, le funzioni sono esercitate dall’altro Vice Presidente; in caso di assenza o di impedimento anche dell’altro Vice Presidente, le funzioni sono esercitate dal componente più anziano del Consiglio d’Amministrazione. Il Vice Presidente o il Consigliere più anziano è colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente o, in caso di nomina contemporanea, il più anziano d’età.
3. La carica di Vice Presidente è gratuita.
Articolo 12 – Collegio dei Revisori
1. Il Collegio dei Revisori è composto da due membri effettivi e uno supplente eletti dall’Assemblea dei Soci, che li sceglie anche tra persone non socie, purché competenti in materia.
2. Il Collegio dei Revisori deve accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e redigere una relazione ai bilanci annuali e può accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale; i Revisori possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.
3. L’attività di Revisore è comunque gratuita.
4. Il Collegio dei Revisori dura in carica per tre esercizi e i membri possono essere riconfermati.
5. I membri effettivi del Collegio dei Revisori partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio Direttivo.
Articolo 13 - Collegio dei Probiviri
1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall’Assemblea, durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e sono rieleggibili.
2. La carica di componente il Collegio dei Probiviri è gratuita.
Articolo - 14 Durata e scioglimento
1. L’Associazione ha durata illimitata, ma verrà a cessare qualora la Fondazione Chiron venga sciolta o qualora il Consiglio di quest’ultima dovesse decretare la volontà di non accettare più la collaborazione dell’Associazione o qualora la Fondazione verificasse che l’attività dell’Associazione non si conforma agli scopi di questo statuto. La procedura di scioglimento, che sarà avviata da parte della Fondazione con l’informazione delle decisione e con l’eventuale contestazione degli addebiti, sarà oggetto di una relata della Fondazione sottoscritta dal suo Presidente e trasmessa per raccomandata a/r al Presidente dell’Associazione o, in sua mancanza, a chi gerarchicamente ne surroga la funzione (art. 11, p.to 2).
2. Lo scioglimento potrà anche essere stabilito dall’Assemblea, con la maggioranza prevista dall’art. 21 cc., la quale in ogni caso provvederà alla nomina di uno o più liquidatori che cureranno la devoluzione del patrimonio residuo e delle eventuali eccedenze attive risultanti dal bilancio di liquidazione alla Fondazione Chiron come anche il pagamento di ogni passività sempre a favore della Fondazione Chiron o, in assenza di essa, ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti nel proprio territorio di riferimento indicate dal Past President della Fondazione Chiron o suo delegato o suo erede, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 15 - Controvesrie
1. Tutte le eventuali controversie sociali tra i Soci e tra questi e l’Associazione o i suoi organi saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge, con l’esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio dei Probiviri.
2. Questi giudicheranno ex bono ed aequo, senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.
Articolo 16 - Norma finale
1. Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge vigenti. L’interpretazione e applicazione delle presenti norme deve avvenire in conformità e nel rispetto dei principi di solidarietà e di utilità sociale.
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